Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
In particolare, il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro sino all'importo di 50.000 euro, e l'imposta sarà dovuta soltanto per la parte eccedente (art. 17)
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. In caso d'insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. La norma indica l'ammontare massimo del credito di imposta la cui reale consistenza sarà determinato dal Ministero della Giustizia con decreto (art. 20).