L'Obbligo informativo dell'Avvocato

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilità o dell'obbligo di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal d.lgs. 28/2010 e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio. In caso di violazione degli obblighi d'informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile (art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010). Informativa
Pur se non è richiesto dalla legge il Consiglio Nazionale Forense ha suggerito di menzionare la notizia dell'intervenuta informazione anche nella procura alle liti. Procura alle liti