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L'accordo conciliativo
Il raggiungimento della conciliazione può avvenire spontaneamente ovvero mediante adesione alla proposta del mediatore.
Esso ha, innanzitutto, efficacia negoziale, può consistere in una transazione, in un negozio di accertamento, incorporare rinunce e previsioni pro futuro.
Esso può, altresì, prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
Trascrizione nei pubblici registri
Se l'accordo ha ad oggetto uno degli atti per i quali la legge stabilisce la trascrizione nei pubblici registri (art. 2643 c.c.) la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 11, comma 3)
Efficacia esecutiva ed altri effetti
Il verbale di accordo costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, nonché titolo per l'espropriazione forzata e per le esecuzioni in forma specifica a seguito dell'omologazione giudiziale.
L'omologazione giudiziale
Competente all'omologazione è:
a) il tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo;
b) per le controversie transfrontaliere il tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
L'omologazione è concessa dal Presidente del Tribunale con decreto verificata la regolarità formale e la non contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative.
Il d.lgs. n. 28/2010 non ha previsto una disciplina specifica del procedimento di omologazione che si ritiene assoggettato alle disposizioni previste per i procedimenti in camera di consiglio (art. 737 e ss. c.p.c.).
Nulla è detto nemmeno in relazione all'impugnazione del decreto che nega o concede l'omologazione. In dottrina sono state avanzate diverse ricostruzioni volte all'applicazione in via analogica del rimedio previsto per il lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.) ovvero dei reclami previsti dall'art. 739 c.p.c.