La mediazione si svolge si svolge presso Organismi, pubblici e privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia.
Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può svolgersi anche presso la Camera di conciliazione della Consob (d.lgs., 8 ottobre 2007, n. 179 ) ovvero all'Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d'Italia (art. 128-bis d.lgs., 1° settembre 1993, n. 385).
I Consigli dell'Ordine degli avvocati sono iscritti nel registro a semplice domanda e possono: costituire organismi di mediazione in ogni materia e istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.
Gli ordini professionali diversi da quello degli avvocati possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia.