Quanti tipi di mediazione esistono?

Il d.lgs. n. 28/2010 disciplina tre tipi di mediazione:

Facoltativa
Le parti decidono spontaneamente, a lite insorta ovvero in forza di una clausola di mediazione, di ricorrere al procedimento di mediazione (art. 2, comma 1).
 
Obbligatoria
Per alcune materie è obbligatorio far precedere la domanda giudiziale dall'esperimento del procedimento di mediazione (art. 5, comma 1).
In particolare, dal 21 marzo 2011, il ricorso ad esso costituisce condizione procedibilità della domanda per le azioni relative alle controversie in materia di:
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia,
- locazione,
- comodato,
- affitto di aziende
- responsabilità medica
- diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
- condominio
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
(Per queste due ultime materie la mediazione è diventata obbligatoria solo dal 20 marzo 2012.)
 
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza. In tali casi il giudice assegna alle parti un termine per la proposizione dell'istanza di mediazione e fissa la successiva udienza dopo quattro mesi.
Se al momento di proposizione della domanda il procedimento di mediazione non si è concluso il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi.
Il sistema adottato, dunque, non è quello della sospensione del giudizio e della conseguente necessità di riassunzione delle parti. Il giudice si limita a fissare l'udienza successiva nel rispetto del termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento di mediazione.
Nei casi in cui la mediazione è obbligatoria è comunque possibile richiedere al giudice i provvedimenti urgenti.
Non è necessaria la preventiva istanza di mediazione
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
Qualunque sia l'oggetto della controversia il procedimento di mediazione non è obbligatorio nel caso di azioni esecutive, di procedimenti in camera di consiglio, dell'esercizio dell'azione civile in sede penale.
 
Delegata
Il giudice, inoltre, prima dell'udienza di precsisazione delle conclusioni o prima della discussione della causa, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione, fissando la successiva udienza dopo quattro mesi (art. 5, comma 2).